Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DELL'INTERNO - COMUNICATO
Cosa è cambiato
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2026 il Comunicato ufficiale relativo al "Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo" identificato dal codice procedurale 26A04128. Questo atto costituisce il provvedimento amministrativo formale con cui l'Autorità competente (Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) autorizza l'immissione sul mercato e l'utilizzo di un nuovo materiale esplosivo o di una nuova variante di prodotto esistente, previo accertamento dei requisiti di sicurezza, stabilità e prestazionali previsti dalla normativa sugli esplosivi civili (D.Lgs. 123/2015 e normative tecniche collegate). La pubblicazione in GU rende il provvedimento opponibile ai terzi e ne fissa la decorrenza dell'efficacia giuridica: da questa data il prodotto può essere legalmente fabbricato, commercializzato, detenuto e impiegato sul territorio nazionale nel rispetto delle classificazioni (classe, divisione, gruppo di compatibilità) e delle eventuali prescrizioni d'uso ivi indicate.
Per chi è cambiato
- •Fabricanti e titolari di licenza di produzione di esplosivi: ottengono l'autorizzazione legale a produrre industrialmente il prodotto classificato con codice 26A04128, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate e delle prescrizioni di sicurezza allegate al riconoscimento.
- •Commercianti, depositarie e distributori di materiali esplodenti: possono legittimamente acquistare, stoccare, trasportare e vendere il prodotto in questione, aggiornando i propri registri di carico/scarico e le schede di sicurezza (SDS) con i dati di classificazione ufficiali pubblicati.
- •Utilizzatori finali (imprese di scavo, miniere, cave, imprese pirotecniche, enti pubblici): sono abilitati all'impiego del prodotto per le destinazioni d'uso previste dalla classificazione assegnata, dovendo osservare le modalità di impiego, le quantità massime e le misure di prevenzione specifiche eventualmente prescritte nel provvedimento.
- •Organi di vigilanza e controllo (Vigili del Fuoco, ASL/ARPA, Forze dell'Ordine): dispongono del riferimento normativo certo per verificare la conformità del prodotto rinvenuto in stabilimenti, cantieri o durante i trasporti rispetto alla scheda tecnica approvata (etichettatura, imballaggio, documentazione di accompagnamento).
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Entrata in vigore: il provvedimento produce effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (18 agosto 2026). Organo competente: Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Ufficio Esplosivi). Riferimento normativo: D.Lgs. 4 agosto 2015, n. 123 (Attuazione direttive 2014/28/UE e 2012/18/UE - Controllo pericoli incidenti rilevanti) e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza lavoro, Titolo IX). Per i dettagli tecnici completi (denominazione commerciale, composizione chimica, numero ONU, classe/divisione ADR, gruppo di compatibilità, condizioni d'uso, marcatura CE se applicabile) è necessario consultare il testo integrale del Comunicato sul sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it) o richiederlo all'Ufficio Esplosivi del Ministero. Sanzioni: la fabbricazione, detenzione, vendita o impiego del prodotto in difformità dalla classificazione riconosciuta o senza la prescritta licenza/autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dal TULPS (R.D. 773/1931) e dal D.Lgs. 123/2015.