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n. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha emesso l'ordinanza del 3 luglio 2026 (atto di promovimento n. 132) con cui solleva una questione di legittimità costituzionale riguardante le norme sul reclutamento nel pubblico impiego. Al centro della controversia vi è l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), nella parte in cui disciplina lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici.
La normativa attuale fissa in via generale il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso per la determinazione del numero dei candidati idonei da inserire nelle graduatorie utilizzabili per lo scorrimento. Tuttavia, la legge prevede una deroga espressa a tale limite (consentendo quindi un ampliamento degli idonei) esclusivamente per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel corso del 2025. Restano invece escluse da questa deroga le graduatorie approvate in anni differenti, con particolare riferimento a quelle del 2026 oggetto del ricorso principale.
Attraverso questo atto di promovimento, viene sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale il possibile profilo di disparità di trattamento e irragionevolezza della norma, la quale esclude in modo rigido le graduatorie approvate nel 2026 (e potenzialmente in altri anni) dal regime di deroga concesso a quelle del biennio precedente, incidendo direttamente sulle aspettative occupazionali dei candidati idonei non vincitori nei concorsi pubblici gestiti da amministrazioni ed enti come il Ministero della difesa e il Formez PA.
Per chi è cambiato
- •Candidati idonei nei concorsi pubblici (es. ricorrenti come Matteo Calzetta e altri): vedono contestata in sede giudiziaria e costituzionale la regola che limita lo scorrimento delle graduatorie al 20% dei posti e che esclude le graduatorie approvate nel 2026 dalle deroghe concesse invece a quelle del 2024 e 2025
- •Ministero della difesa e Formez PA: coinvolti in qualità di parti resistenti nel giudizio amministrativo originario, interessati dalla gestione delle procedure concorsuali e dall'eventuale obbligo di attingere alle graduatorie degli idonei in base all'esito del giudizio di costituzionalità
- •Pubbliche Amministrazioni in genere: potenzialmente interessate dagli effetti che la pronuncia della Corte Costituzionale potrà produrre in merito ai vincoli quantitativi sullo scorrimento delle graduatorie di merito e sulla gestione delle assunzioni di personale.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza del TAR Lazio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 36 del 9 settembre 2026, dando avvio al giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.
Non sono previste scadenze immediate o adempimenti operativi per i cittadini in questa fase, trattandosi di un atto giurisdizionale di rimessione alla Corte Costituzionale. L'efficacia della norma impugnata rimane vigente fino a un'eventuale pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, la quale definirà se l'esclusione delle graduatorie approvate nel 2026 dal regime di deroga al limite del 20% sia conforme ai principi costituzionali.