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n. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 agosto 2026
Cosa è cambiato
Il Governo nazionale, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso un ricorso per legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge della Regione Siciliana 28 maggio 2026, n. 13 ('Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie'), con particolare riferimento agli articoli 1, commi 2 e 3, 14, 15 e 20. Il contenzioso statale mette in discussione la competenza legislativa regionale in materie delicate quali la previdenza del pubblico impiego, i trattamenti economici di fine servizio, la gestione dei fondi pensionistici e le regole di incompatibilità per i vertici delle aziende sanitarie.
Nel merito, le norme regionali impugnate prevedono: 1) la corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) ai dipendenti regionali entro un termine massimo di 12 mesi dalla cessazione dal servizio; 2) l'estensione al personale iscritto al Fondo pensioni Sicilia delle disposizioni in materia di parità di trattamento previste dalla normativa statale (legge n. 207 del 2024); 3) l'organizzazione obbligatoria, tramite il CEFPAS, di corsi di formazione sui progetti terapeutici individualizzati (PTI) e budget di salute per gli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP, con costi posti a carico delle singole aziende sanitarie; 4) specifiche regole di calcolo della quota di pensione a carico della Regione per il personale transitato all'INPS dal 1° gennaio 2001 (ex lege n. 388 del 2000), basate sulle retribuzioni degli ultimi cinque anni e finanziate tramite risorse trasferite dall'INPS al Fondo pensioni regionale; 5) l'incompatibilità degli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo nelle ASP e aziende ospedaliere con cariche elettive locali (sindaco, assessore, consigliere comunale o circoscrizionale).
L'atto depositato in cancelleria il 6 agosto 2026 apre formalmente il giudizio di costituzionalità. Fino alla pronuncia della Consulta, le disposizioni della legge regionale restano vigenti ma la loro efficacia e legittimità costituzionale restano subordinate alla decisione della Corte Costituzionale in merito al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, dell'ordinamento civile e previdenziale riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Per chi è cambiato
- •Dipendenti e pensionati dell'Amministrazione della Regione Siciliana: interessati dalle disposizioni sui tempi di erogazione del TFS/TFR (entro 12 mesi), dalle regole di perequazione e parità di trattamento tramite il Fondo pensioni Sicilia e dai criteri di calcolo della quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 2000 per il personale transitato all'INPS.
- •Personale sanitario e operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP siciliane: coinvolti nell'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal CEFPAS in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) e presa in carico comunitaria con budget di salute.
- •Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e Aziende Ospedaliere della Regione Siciliana: chiamate a sostenere direttamente i costi organizzativi dei corsi di formazione erogati dal CEFPAS per i propri operatori sanitari, e interessate dalle nuove e stringenti cause di incompatibilità per i vertici aziendali (direttori generali, sanitari e amministrativi) rispetto alle cariche politiche locali.
- •Enti previdenziali (INPS e Fondo pensioni Sicilia): destinatari di adempimenti finanziari e contabili legati al trasferimento di risorse e alla gestione delle posizioni previdenziali del personale regionale transitato.
- •Amministratori locali e candidati agli enti locali (Sindaci, assessori, consiglieri comunali e circoscrizionali): soggetti al divieto di cumulo con gli incarichi di vertice (direttore generale, sanitario e amministrativo) presso le ASP e le aziende ospedaliere regionali.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Il ricorso statale è stato depositato presso la cancelleria della Corte Costituzionale in data 6 agosto 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 36 del 9 settembre 2026. L'atto avvia il procedimento incidentale o principale di legittimità costituzionale (promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) contro la legge della Regione Siciliana n. 13 del 28 maggio 2026. Gli effetti pratici definitivi delle norme impugnate dipenderanno dall'esito della sentenza della Corte Costituzionale, che si pronuncerà sulla conformità degli articoli 1 (commi 2 e 3), 14, 15 e 20 della legge regionale rispetto ai principi costituzionali, in particolare riguardo al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di previdenza, ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica.