Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 30 luglio 2026
Cosa è cambiato
90 del 18 agosto
Per chi è cambiato
026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2026, dispone l'apertura della liquidazione coatta amministrativa (LCA) nei confronti della \"Mama Sì società cooperativa sociale - Onlus\", con sede in Como, e provvede alla nomina del commissario liquidatore. \n\nLa liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale di diritto pubblico (disciplinata dal D.Lgs. 270/1999 per le cooperative e dalla L. 68/1999 per gli enti non profit) che si applica agli enti che perseguono finalità di interesse generale (cooperative sociali, Onlus, fondazioni, associazioni) quando versano in stato di insolvenza o irregolarità gestionali gravi tali da compromettere il perseguimento dello scopo sociale. \n\nCon questo provvedimento: \n1. Cessa l'amministrazione ordinaria: gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore) sono sospesi dai loro poteri gestori. \n2. Subentra il Commissario Liquidatore: figura nominata dal Ministero che assume la legale rappresentanza dell'ente, con il compito di accertare il passivo, realizzare l'attivo (vendita beni, riscossione crediti), pagare i creditori secondo l'ordine di prelazione legale e, infine, chiedere la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio/regionale e dal Registro delle Imprese. \n
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
0 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2026, dispone l'apertura della liquidazione coatta amministrativa (LCA) nei confronti della \"Mama Sì società cooperativa sociale - Onlus\", con sede in Como, e provvede alla nomina del commissario liquidatore. \n\nLa liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale di diritto pubblico (disciplinata dal D.Lgs. 270/1999 per le cooperative e dalla L. 68/1999 per gli enti non profit) che si applica agli enti che perseguono finalità di interesse generale (cooperative sociali, Onlus, fondazioni, associazioni) quando versano in stato di insolvenza o irregolarità gestionali gravi tali da compromettere il perseguimento dello scopo sociale. \n\nCon questo provvedimento: \n1. Cessa l'amministrazione ordinaria: gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore) sono sospesi dai loro poteri gestori. \n2. Subentra il Commissario Liquidatore: figura nominata dal Ministero che assume la legale rappresentanza dell'ente, con il compito di accertare il passivo, realizzare l'attivo (vendita beni, riscossione crediti), pagare i creditori secondo l'ordine di prelazione legale e, infine, chiedere la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio/regionale e dal Registro delle Imprese. \n3. Effetti sui rapporti pendenti: si aprono i termini per l'insinuazione al passivo da parte dei creditori (lavoratori, fornitori, erario, enti previdenziali, soci per i prestiti sociali); le azioni esecutive individuali sui beni dell'ente sono sospese; i contratti di lavoro possono essere risolti dal commissario con precedenza per i crediti retributivi e previdenziali.",
"perChiECambiato": [
"- La Cooperativa \"Mama Sì\" (ente in liquidazione): perde l'autonomia gestoria e patrimoniale; la sua esistenza giuridica è finalizzata esclusivamente alla liquidazione; non può compiere nuovi atti di impresa se non autorizzati dal commissario per la conservazione del patrimonio.",
"- Creditori (Lavoratori, Fornitori, Erario, INPS/INAIL, Banche, Soci prestatori): devono presentare domanda di ammissione al passivo (insinuazione) entro i termini perentori che saranno fissati dal decreto di fissazione dell'udienza di esame dello stato passivo (comunicato dal Commissario). I crediti di lavoro e previdenziali godono di privilegio speciale su beni mobili/immobili e prelazione nel riparto.",
"- Dipendenti e Collaboratori: il rapporto di lavoro non si estingue automaticamente, ma il Commissario ha il potere di licenziare per giustificato motivo oggettivo (cessazione attività) con procedure accelerate. I crediti per retribuzioni, TFR e indennità maturati ante-LCA sono crediti prededucibili o privilegiati di grado massimo.",
"- Soci della Cooperativa: perdono il diritto di voto e di partecipazione alla gestione. I conferimenti (quote capitale) sono l'ultima voce da rimborsare (postergati rispetto a tutti gli altri creditori) e solo se residuano risorse dopo l'integrale soddisfacimento del ceto creditorio. I prestiti sociali sono crediti chirografari (o subordinati se pattuito).",
"- Commissario Liquidatore (organo ministeriale): assume pieni poteri di gestione, rappresentanza processuale e sostanziale. Deve redigere l'inventario, la relazione sulle cause del dissesto, lo stato passivo e il piano di riparto. Opera sotto la vigilanza del Comitato di Sorveglianza (se nominato) e del Ministero.",
"- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): autorità che ha emanato il provvedimento, vigila sulla regolarità della procedura, approva i conti finali e dispone la cancellazione definitiva dell'ente dai registri pubblici.",
"- Enti Locali / Committenti pubblici (es. Comune di Como, ASST, Enti del Terzo Settore): se la cooperativa gestiva servizi in appalto o convenzione (tipico delle cooperative sociali), il Commissario valuta la prosecuzione temporanea per garantire continuità ai servizi essenziali (art. 104 L. 381/91 e D.Lgs. 270/99), altrimenti subentra la risoluzione contrattuale e l'affidamento a terzi."
],
"ulterioriInformazioni": [
"- Entrata in vigore/Efficacia: Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 agosto 2026) o dalla data del decreto se anteriore (30 luglio 2026), con effetti immediati sulla capacità di agire dell'ente.",
"- Adempimento urgente per i Creditori: Presentare domanda di ammissione al passivo (modulo standard) al Commissario Liquidatore presso la sede della procedura (solitamente presso lo studio professionale del Commissario indicato nel decreto o nell'avviso successivo) entro il termine perentorio stabilito nel decreto di fissazione dell'udienza di verifica dello stato passivo (solitamente 30-60 giorni dalla notifica/comunicazione). La mancata presentazione comporta l'esclusione dai riparti.",
"- Organo Competente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese - Ufficio competente per le procedure concorsuali degli enti cooperativi/non profit).",
"- Pubblicità Legale: Oltre alla GU, il decreto è iscritto nel Registro delle Imprese di Como e nel Registro Prefettizio/Regionale delle Persone Giuridiche/Enti Non Profit. Il Commissario pubblicherà avviso su GU e/o quotidiani per la convocazione dei creditori.",
"- Sanzioni/Responsabilità: Il Commissario riferisce al Ministero e al P.M. eventuali reati di bancarotta o irregolarità gestionali degli ex amministratori. Gli ex amministratori rispondono personalmente per i danni cagionati alla massa creditoria per dolo o colpa grave.",
"- Destinazione Residuo Attivo: Essendo una Cooperativa Sociale - Onlus, eventuale residuo attivo finale (dopo pagamento creditori e rimborso quote soci