Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 28 luglio 2026
Cosa è cambiato
90 del 18 agosto
Per chi è cambiato
8 luglio 2026 accerta formalmente il mancato funzionamento, per l'intera giornata del 22 luglio 2026, di due organi della giustizia tributaria situati a Latina: la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina e la sezione staccata di Latina della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Questo atto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2026, ha efficacia costitutiva: rende ufficiale e opponibile a terzi l'impedimento giudiziario verificatosi in quella data. La conseguenza giuridica diretta, ai sensi dell'art. 1
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
del D.Lgs. 546/1992 e della normativa processuale tributaria, è la sospensione dei termini processuali (per impugnazioni, costituzioni in giudizio, depositi di atti, ecc.) che scadessero proprio il 22 luglio 2026 presso quegli uffici, i quali riprendono a decorrere dal primo giorno successivo al termine del periodo di mancato funzionamento (quindi dal 23 luglio 2026). Non vengono introdotte nuove norme sostanziali, ma certificata una situazione di fatto che produce effetti procedurali automatici a tutela delle parti.",
"perChiECambiato": [
"- Contribuenti e parti processuali (ricorrenti, resistenti, intervenienti): beneficiano della proroga automatica di tutte le scadenze processuali (notifiche ricorsi, costituzioni in giudizio, deposito memorie, proposte di mediazione, ecc.) che cadevano il 22 luglio 2026 presso le Corti tributarie di Latina (primo e secondo grado). L'adempimento tempestivo si considera effettuato se compiuto il 23 luglio 2026.",
"- Difensori e procuratori tributari (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro): devono ricalcolare i termini per il deposito telematico o cartaceo degli atti presso le segreterie delle due Corti interessate, evitando decadenze per ritardi imputabili alla chiusura dell'ufficio.",
"- Corti di giustizia tributaria di Latina (Primo e Secondo grado - sezione staccata): l'atto certifica l'avvenuta chiusura degli uffici (probabilmente per motivi organizzativi, assemblee sindacali, lutto o forza maggiore) e legittima il differimento delle udienze e delle scadenze interne fissate per quella data.",
"- Agenzia delle Entrate e Enti impositori (Comuni, Province, Agenzia delle Dogane): come parti resistenti nei giudizi tributari, godono della stessa sospensione dei termini per costituirsi, depositare controdeduzioni o produrre documenti presso le sedi di Latina."
],
"ulterioriInformazioni": [
"- Data del mancato funzionamento: 22 luglio 2026 (singola giornata).",
"- Data del Decreto di accertamento: 28 luglio 2026.",
"- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: Serie Generale n. 190 del 18 agosto 2026 (atto n. 26A03934).",
"- Effetto decorrenza termini: I termini processuali scadenti il 22/07/2026 si intendono prorogati al 23/07/2026 (primo giorno utile successivo).",
"- Autorità emittente: Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze / Giustizia Tributaria).",
"- Normativa di riferimento: Art. 13 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario) in materia di sospensione dei termini per mancato funzionamento degli uffici giudiziari.",
"- Ambito territoriale: Esclusivamente le sedi di Latina (Corte di primo grado e Sezione staccata della Corte di secondo grado del Lazio). Altre sedi (es. Roma, Frosinone) non sono interessate."
]
}