Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 12 agosto 2026
Cosa è cambiato
Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8 settembre 2026, è stata disposta la sottomissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia il Riscatto Insieme soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede legale a Milano. Contestualmente al provvedimento di scioglimento coattivo dell'ente societario, l'autorità ministeriale ha provveduto alla nomina di un commissario liquidatore, figura incaricata di gestire la fase concorsuale, inventariare il patrimonio residuo, accertare le passività e tutelare, nei limiti di legge, le ragioni dei creditori e dei soci.
La liquidazione coatta amministrativa rappresenta una procedura concorsuale di natura pubblica che si sostituisce al fallimento (liquidazione giudiziale) per gli enti cooperativi che si trovano in stato di insolvenza o che non sono in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Nel caso specifico, l'intervento ministeriale congela l'attività ordinaria della cooperativa edilizia e avvia la fase di escussione del patrimonio sociale per far fronte ai debiti contratti, regolando i rapporti pendenti con soci assegnatari, fornitori, istituti di credito e creditori terzi.
Per chi è cambiato
- •Soci della Cooperativa (assegnatari o finanziatori): vedono l'interruzione della gestione ordinaria della cooperativa edilizia e la cessazione del programma costruttivo o di assegnazione degli immobili. Subentrano nella posizione di creditori/partecipanti alla procedura concorsuale, con l'esigenza di insinuarsi al passivo per recuperare le somme versate o far valere i diritti sugli alloggi e sui beni della società
- •Creditori della società (fornitori, banche, terzi): sono tenuti a far valere le proprie pretese creditorie esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale secondo le regole del concorso formale, interdicendo qualsiasi azione esecutiva individuale sui beni della cooperativa
- •Commissario liquidatore nominato dal Ministero: assume la gestione e la rappresentanza legale della cooperativa in liquidazione, con il compito di redigere l'inventario, procedere all'accertamento dello stato passivo, liquidare l'attivo societario e ripartire il ricavato tra i creditori sotto la vigilanza dell'autorità ministeriale.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Il provvedimento è entrato in vigore ed è divenuto operativo a seguito della sua pubblicazione ufficiale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 208 del 8 settembre 2026). L'organo di vigilanza e di controllo competente sull'intera procedura è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale sovrintende all'operato del commissario liquidatore. Per i soci e i creditori interessati ad avviare le richieste di recupero crediti o l'insinuazione al passivo, i termini e le modalità operative vengono gestiti direttamente dal commissario nominato presso la sede della procedura a Milano.